Trasferimento armi legittimamente detenute e omessa denuncia
Nel caso di omessa denuncia alla competente autorità di P.S. dell’avvenuto trasferimento in altra abitazione di un fucile legittimamente detenuto, la Corte di Cassazione stabilisce che la detenzione in luogo differente da quello indicato nell’iniziale denuncia, pur in mancanza della ripetizione della denuncia, non può definirsi in se illegale.
Nella fattispecie in oggetto, infatti, indica la Suprema Corte, le autorità di P.S. conoscono l’esistenza dell’arma e l’identità di chi ne ha la detenzione, ma possiedono un’informazione non aggiornata sul luogo dove l’arma è detenuta; situazione ovviamente anch’essa pericolosa per la sicurezza pubblica, ma rimediabile, sia grazie alle denunce di trasporto delle armi presentate ai sensi dell’art. 34 T.U.L.P.S., sia mediante diretta richiesta al detentore. In definitiva, la detenzione in luogo differente da quello indicato nell’iniziale denuncia, pur in mancanza della ripetizione della denuncia stessa, non può definirsi in sé “illegale”. La condotta contestata all’imputato avrebbe potuto e dovuto essere sanzionata ai sensi dell’art. 17 T.U.L.P.S.
In sostanza, per la Suprema Corte il quadro normativo complessivo induce ad affermare che, ormai, l’art. 697 C.P. faccia riferimento esclusivamente all’omissione della denunzia iniziale, unica a rendere la detenzione “illegale”. “In definitiva – concludono i giudici della Cassazione -, la condotta contestata all’imputato avrebbe potuto e dovuto essere sanzionata ai sensi dell’art. 17 T.U.L.P.S.: pertanto, egli avrebbe potuto accedere ugualmente all’oblazione ai sensi dell’art. 162 bis cod. pen., sia pure pagando una somma di maggiore importo, essendo più elevato il limite massimo dell’ammenda previsto per detta fattispecie”.
Consulta la sentenza della Corte di Cassazione n. 27985/2016
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