Installazione di cartelli pubblicitari su strade e autostrade ex Art. 23 C.d.S.: nuova pronuncia della Cassazione
La pubblicità, in corrispondenza degli itinerari internazionali, autostrade, strade extraurbane principali e rampe d’accesso è vietata. Sono però previste una serie di eccezioni a questa norma censoria, riguardanti la posizione o l’argomento del cartello. È quindi permessa l’affissione in aree di servizio e parcheggio, o di segnali promotori del territorio indicanti servizi o aree di sosta.
La Sentenza riguarda il caso di una società sanzionata, ai sensi degli articoli 23, comma 1 e 7 C.d.S., per aver installato un cartellone pubblicitario in prossimità di un raccordo autostradale, chiaramente visibile dagli utenti che circolavano sulla carreggiata. La Cassazione ricorda che l’autorizzazione dell’ente proprietario della strada (il comune, nel caso in esame) e il fatto che il cartello non disturbi in alcun modo la guida, non sono sufficienti a garantirne la legalità. Il settimo comma dell’Art. 23 C.d.S. chiarisce infatti che “è vietata qualsiasi forma di pubblicità lungo e in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi”. La Sentenza prosegue poi ricordando le eccezioni previste: “il (omissis) rigore viene temperato, nel prosieguo del testo del comma, da una serie di previsioni derogative (con riferimento alle aree di servizio o di parcheggio, con riferimento ai segnali indicanti servizi o indicazioni agli utenti, con riferimento alle insegne di esercizio, con riferimento ai cartelli di valorizzazione e promozione del territorio).” Il ricorso viene quindi accolto perché nessuna di queste deroghe era stata presa in esame.
Il ricorrente ha giustamente fatto leva sulla fondamentale differenza fra il comma 1 e il comma 7 dell’articolo: mentre per le strade in genere l’installazione di cartelli è vietata solo nel caso che possano in vario modo disturbare la guida (secondo il comma 1); per le autostrade, ai sensi del 7 comma, è vietata qualsiasi forma di pubblicità, salvo che nelle aree di servizio.
Consulta la sentenza 15.12.2016 n. 25884 della Corte di Cassazione
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