Dati del conducente: decade l’obbligo di comunicarli se la contestazione della violazione arriva dopo 90 giorni dall’infrazione

Ai sensi dell’art. 126 bis C.d.S., l’obbligo di comunicare i dati della patente di chi ha commesso un’infrazione al Codice della Strada vige in tutti quei casi in cui sia prevista, oltre alla sanzione pecuniaria, una decurtazione dei punti della patente di guida. Se tale comunicazione non viene fornita entro il termine di 60 giorni stabiliti dalla legge, scatta una ulteriore sanzione.

Ma questa è applicabile solo se la contestazione della violazione arriva entro 90 giorni dall’infrazione (come previsto dall’art. 201 C.d.S.). Qualora non si rispettino queste tempistiche, il proprietario dell’auto non è tenuto a comunicare i dati dell’effettivo conducente. Come si legge nel testo dell’ordinanza di Cassazione: “ove la contestazione della violazione principale sia avvenuta tardivamente, va esclusa la sussistenza dell’obbligo, per il proprietario del veicolo, di comunicare gli estremi del conducente del mezzo al momento del rilevamento dell’infrazione, in quanto la tempestività della contestazione risponde alla ratio di porre il destinatario in condizione di difendersi, considerato che il trascorrere del tempo rende evanescenti i ricordi”.

Consulta l’Ordinanza Corte di Cassazione n. 26964 del 23.12.16

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