Come procedere al calcolo di giorni di ferie e permessi per malattia?
A causa di trattamenti di emodialisi l’appellante sarebbe stata costretta ad assentarsi dal lavoro per un periodo superiore ai 180 giorni. Dopo essere stata licenziata e dopo la conferma del licenziamento da parte del Tribunale di Roma, ricorre in Cassazione sostenendo, fra l’altro, l’illegittimità della trasformazione di alcuni giorni di ferie in giorni di malattia (determinanti per il computo dei 180 giorni totali) e ricordando un fatto decisivo: i trattamenti ai quali si è sottoposta sarebbero avvenuti, in larga parte, in orario pomeridiano. Visto il suo contratto di lavoro part-time quindi, le terapie non le avrebbero impedito di ottemperare ai suoi obblighi lavorativi durante la mattinata, giustificando la richiesta di considerare i giorni di ferie come tali e di non inserirli nel computo dei 180 giorni di malattia.
Come funziona il licenziamento per superamento del periodo di comporto?
Il licenziamento per superamento del periodo di comporto è assimilabile a un licenziamento per giustificato motivo oggettivo più che a un licenziamento disciplinare, quindi il datore di lavoro non ha la necessità di indicare i singoli giorni di assenza. Sono sufficienti indicazioni più complessive, che siano comunque idonee ad evidenziare l’avvenuto superamento del periodo massimo consentito in relazione alla disciplina contrattuale applicabile. L’indicazione data del numero totale delle assenze verificatesi in un determinato periodo deve essere poi provata nell’eventuale sede giudiziaria, allegando compiutamente i fatti costitutivi del potere esercitato.
La risoluzione del caso: da riconsiderare in sede legale la trasformazione dei giorni di ferie in malattia
In questo senso è stato fondamentale per il caso in questione la considerazione del rapporto di lavoro part-time: il fatto che i trattamenti siano stati svolti prevalentemente dopo le ore 13:00 (orario di uscita dal lavoro della donna) persuade i Giudici a cassare la sentenza impugnata, che ha totalmente trascurato questo punto, e a rinviarla alla Corte di appello di Roma per una più approfondita analisi.
Consulta la sentenza della Corte di Cassazione n. 284 del 10.1.2017
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