Legge 104: lARAN interviene con chiarimenti in materia di utilizzo misto dei permessi giornalieri
Il caso è quello di un dipendente che, ai sensi dell’art.33, comma 2, della legge n.104/1992, dispone di due ore di permesso giornaliero per ciascun giorno lavorativo. Durante il mese non ha usufruito di queste ore. Possono rientrare nella tipologia di utilizzo misto dei citati permessi, e quindi nel limite di 3 giorni fruibili ad ore nel limite massimo di 18 ore mensili?
Il limite delle 18 ore mensili si applica solamente all’art.33, comma 3, della legge 104
L’ARAN risponde al quesito ricordando che “tali permessi orari sono riconosciuti senza limiti quantitativi massimi, nel senso che il lavoratore ha diritto a due ore di permesso retribuito per ogni giorno lavorativo del mese e per tutti i mesi dell’anno”. Il limite delle 18 ore mensili si riferisce solo ed esclusivamente all’ipotesi della frazionabilità ad ore dei tre giorni di permesso retribuito riconosciuti dall’ art.33, comma 3, della legge n. 104/1992 (e non comma 2, quello preso in esame nel caso in questione).
Il documento ricorda poi che informazioni utili nel merito della questione relativa alle modalità di fruizione dei permessi orari giornalieri sono contenute anche nella circolare 10 luglio 2000, n.35 e nell’informativa 9 dicembre 2002, n. 33 dell’ INPDAP nonché nella circolare 17 luglio 2000 n.133 dell’INPS.
Consulta l’orientamento ARAN n.RAL_1898 del 24.1.2017
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