Abuso edilizio: non è possibile imporre la demolizione di una tettoia abusiva aperta su tre lati

Il Comune non può imporre la demolizione di una tettoia aperta su tre lati, anche se costruita senza la necessaria autorizzazione. Il motivo è che una struttura di questo tipo non rientra fra i casi per i quali è richiesto il permesso di costruire (e contro i quali, conseguentemente, è possibile intimare la demolizione in caso di inadempienze). I casi in questione sono tre, fermo restando l’intervento di ristrutturazione deve portare a “un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente”, ai sensi dell’art.10 d.P.R. n. 380/2001:

  • il nuovo intervento deve avere comportato modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti;
  • deve avere cambiato la destinazione d’uso dell’immobile;
  • deve avere comportato “modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni”.

Questi gli ambiti gravati dall’onere di ottenere un’autorizzazione. L’immobile protagonista della sentenza che citiamo non rientra, secondo i giudici, in una delle due ultime ipotesi. Resta da verificare se l’edificazione della tettoia abbia o meno comportato modifiche della volumetria dell’edificio.

Tettoia aperta su tre lati, fa volume?

Non è questo il caso, almeno secondo la ricostruzione dei giudici. Queste le loro parole a riguardo: “ad escludere la rilevanza volumetrica della tettoia, sulla scorta di giurisprudenza anche recente (cfr. T.A.R. Molise, Sez. I, n. 43 del 29 gennaio 2016), è il fatto che essa, come si evince dalla stessa descrizione fattane dall’Amministrazione, è aperta su tre lati”.

Perciò, nonostante le rilevanti dimensioni (più di 30 metri quadrati), l’immobile non necessita del permesso di costruire e di conseguenza non è imponibile la sua demolizione.

TAR Campania, Sentenza n. 109 del 16.01.2017

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