Noleggio con conducente – In vigore le nuove norme
Sono entrate in vigore le norme sul noleggio con conducente, dopo il periodo transitorio che, secondo il Ministero dell’interno doveva avere termine il 14 maggio 2019.
Fra le principali novità si segnalano comunque i seguenti obblighi a carico del titolare di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente:
– la sede operativa del vettore ed almeno una rimessa devono essere situate nel territoriodel comune che ha rilasciato l’autorizzazione. E’ possibile per il vettore disporre di ulterioririmesse nel territorio di altri comuni della medesima provincia o area metropolitana in cuiricade il territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione, previa comunicazione a i Comuni predetti, salvo diversa intesa raggiunta in Conferenza unificata entro il 28febbraio 2019. Per la Sicilia e la Sardegna l’autorizzazione è invece valida su tutto ilterritorio regionale, dove devono essere situate la sede operativa e almeno una rimessa.-le prenotazioni devono essere effettuate presso la rimessa o la sede, anche mediantel’utilizzo di strumenti tecnologici;
– ititolari di autorizzazione per l’esercizio del noleggio con conducente (ma anche i titolaridi licenza taxi), in caso di malattia, invalidità o sospensione della patente, possonomantenere la titolarità dell’autorizzazione o della licenza facendosi sostituire alla guidapertutta la durata dell’impedimento (e non più, come in passato, per un massimo di seimesi); la sostituzione deve avvenire nel rispetto dell’articolo 10, comma 3, della legge21/92, come novellato in sede di conversione del decreto semplificazione;
– l’inizio ed il termine del servizio devono avvenire presso la sede o le rimesse con ritorno alle stesse;
– l’inizio di un nuovo servizio, può però avvenire senza rientro in rimessa, quando sul fogliodi servizio sono registrate, sin dalla partenza, più prenotazionioltre alla prima, conpartenza o destinazione all’interno della provincia o dell’area metropolitana in cui si trovail comune che ha rilasciato l’autorizzazione; per la Sicilia e la Sardegna partenze edestinazioni possono avvenire all’interno dei rispettivi confini regionali;
– è consentita la fermata su suolo pubblico durante l’attesa del cliente che ha effettuato laprenotazione del servizio e nel corso dell’effettiva prestazione del servizio;
– il prelevamento e l’arrivo a destinazione dell’utente possonoavvenire anche al di fuoridella provincia o dell’area metropolitana;-nel servizio di noleggio con conducente è previsto l’obbligo di compilazione e tenuta daparte del conducente di un foglio di servizio in formato elettronico, con specifiche chesarannodisposte con futuro decreto del Ministero degli interni da emanarsi entro il 30giugno 2019. Il foglio di servizio in formato elettronico deve riportare:
a) targa del veicolo;
b) nome del conducente;
c) data, luogo e chilometri di partenza e arrivo;
d) orario di inizioservizio, destinazione e orario di fine servizio;
e) dati del fruitore del servizio.
Fino all’adozione del decreto di cui sopra, il foglio di servizio elettronico è sostituito da una versione cartacea dello stesso, caratterizzato da numerazione progressiva delle singole pagine da compilare, avente i medesimi contenuti previsti per quello in formato elettronico da tenere in originale a bordo del veicolo per un periodo non inferiore a quindici giorni, per essere esibito agli organi di controllo, con copia conforme depositata in rimessa
Ulteriori previsioni e disposizioni transitorie
– entro il 15 dicembre 2019, presso il Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà essere istituito un registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi effettuato con autovettura, motocarrozzetta e natante e di quelle di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente effettuato con autovettura, motocarrozzetta e natante, con le modalità da stabilirsi mediante decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Fino alla piena operatività di tale archivio non sarà consentito il rilascio di nuove autorizzazioni per l’espletamento del servizio di noleggio con conducente con autovettura, motocarrozzetta e natante.
– con DPCM dovrà essere disciplinata l’attività delle piattaforme tecnologiche di intermediazione tra domanda e offerta di autoservizi pubblici non di linea;
– fino alla data di adozione delle deliberazioni della Conferenza unificata di cui al comma 1, lettera b), dell’articolo 10-bis del decreto legge 135/2018 e comunque non oltre il 15 dicembre 2020, l’inizio di un singolo servizio, fermo l’obbligo di previa prenotazione, può avvenire da luogo diverso dalla rimessa, quando lo stesso è svolto in esecuzione di un contratto in essere tra cliente e vettore, stipulato in forma scritta con data successivamente al 1° dicembre 2018, regolarmente registrato. L’originale o copia conforme del contratto deve essere tenuto a bordo della vettura o presso la sede e deve essere esibito in caso di controllo
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