Parcheggi a pagamento: se l’introduzione delle strisce blu non è adeguatamente motivata, la multa è nulla

Da 112 posteggi fino a 258. Di tanto sono aumentati i parcheggi a pagamento a disposizione del comune in questione. Uno spropositato incremento del 44%, non motivato da nessuna esigenza reale, almeno secondo i giudici del TAR Liguria, che accolgono il ricorso dei cittadini e annullano i provvedimenti del ente.

Ai sensi dell’articolo 7 del Codice della Strada, i provvedimenti che regolano la circolazione devono essere emessi con ordinanze motivate. In questo caso risulta invece evidente che il comune non avesse nessuna valida ragione per aumentare il numero di parcheggi a pagamento, se non l’aver indetto una gara per assegnarne la relativa gestione, indicando un numero totale di aree di sosta maggiore rispetto alla quantità reale.

Ne deducono i giudici, motivando l’accoglimento del ricorso, che la giustificazione reale ai provvedimenti che hanno aumentato il numero di parcheggi fosse l’esigenza di presentare un bando di gara interessante per eventuali candidati alla gestione, stimolando quindi un qualche tipo di concorrenza fra loro. È evidente che questo non abbia nulla a che vedere con la regolamentazione del traffico e della sosta.

Il rapporto fra strisce bianche e strisce blu deve essere equivalente, a meno che non sussistano effettive ragioni legate alla viabilità o a particolari aree, come le zone urbane o i centri storici. Per queste aree, previa individuazione a mezzo di delibera comunale, è permessa una maggiore concentrazione di posteggi a pagamento.

L’analisi dei flussi di traffico dell’Università di Genova

I giudici esaminano anche un’analisi dei flussi di traffico, affidata dal comune all’Università degli studi di Genova, indetta al fine di affinare gli strumenti utilizzati per decidere in merito all’uso e alla destinazione degli spazi pubblici utilizzati per la viabilità urbana.

Il comune avrebbe dovuto per lo meno attendere la fine di suddetta analisi prima di agire a riguardo dei parcheggi a pagamento. Il fatto che la decisione sia stata precedente agli esiti degli studi dell’università conferma che l’aumento oggetto del ricorso è stato disposto più per rispondere alle esigenze del bando di gara che per reali emergenze relative al traffico e alla circolazione.

I giudici non possono fare altro che accogliere il ricorso e annullare i provvedimenti impugnati.

Consulta la Sentenza del TAR Liguria n.95 del 10.2.2017

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