Anche se non ci sono danni alle persone è colpevole chi scappa dopo lincidente stradale
Dopo essere rimasto coinvolto in un sinistro stradale, l’imputato si sarebbe allontanato dal luogo dell’incidente per posizionare meglio l’auto e non creare intralcio il traffico. Dopo avere parcheggiato, presumibilmente, a breve distanza, sarebbe rimasto ad aspettare l’altra persona coinvolta nei fatti. Non avendola vista arrivare, dopo qualche minuto, ha ripreso la marcia dileguandosi e facendo perdere le proprie tracce, senza aver fornito né le proprie generalità né quelle del veicolo.
Condannato ai sensi del art. 189 del C.d.S., comma 6, ricorre sostenendo, oltre alla versione dei fatti sopra riportata, di non essere stato consapevole dei danni causati alle persone sull’altra auto, né di averli potuti prevedere data la lieve entità dello scontro.
La Cassazione procede al respingimento del ricorso e alla conferma della condanna. Chi è causa di, o resta coinvolto in, un incidente stradale ha l’obbligo di fermarsi non solamente al fine di prestare soccorso ma anche per garantire la propria identificazione da parte delle forze di polizia. Chi non ottempera a quest’obbligo, attendendo sul posto l’arrivo della polizia e lo svolgimento delle attività di indagine, è punito con la reclusione da uno a tre anni.
I giudici ricordano, in merito all’art. 189 del C.d.S.:
<blockquote>Il bene giuridico tutelato dalla norma attiene alla necessità di accertare le modalità del sinistro e di identificare coloro che ne siano coinvolti, conseguentemente ritenendosi idonea ad integrare il reato anche la condotta di chi effettui sul luogo del sinistro una sosta momentanea, senza consentire la propria identificazione, né quella del veicolo, dovendo la sosta durare per tutto il tempo necessario all’espletamento delle prime attività di indagine.</blockquote>
Inutile anche appellarsi alla presenza o meno di lesioni in capo alle persone coinvolte. Non rileva alcun modo il fatto che i sintomi non appaiano in un primo momento, né che l’entità dello scontro sia stata lieve.
Consulta la Sentenza della Corte di Cassazione n. 11751 del 10.3.2017
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