Isola pedonale vs commercianti: in tribunale vince linteresse della collettività contro le esigenze dei privati
Il caso è tipico: il Comune, dopo aver individuato alcune zone “protette” e ad alta frequentazione di pedoni e turisti, dispone al loro interno un divieto di sosta e di transito creando un’isola pedonale al riparo dal traffico e dallo smog. I commercianti e i pubblici esercizi della zona protestano a causa dei danni causati dal provvedimento alla loro attività. Troppo scomodo, per i clienti, raggiungere i locali; troppo penalizzate le attività produttive. Il caso arriva in tribunale, dove un barista propone ricorso contro l’ordinanza firmata dal Dirigente di PM, presentando diverse censure all’ordinanza.
Il gestore del bar gelateria lamenta di trovarsi in una posizione particolarmente svantaggiata, a causa del luogo in cui sorge il locale (che è difficilmente raggiungibile a piedi e richiede ai clienti di parcheggiare a grande distanza). L’ordinanza favorirebbe le attività affacciate sul lungomare e più facilmente raggiungibili, penalizzando unicamente quella del ricorrente. Inoltre mancherebbe di adeguata motivazione.
I giudici del TAR respingono il ricorso: il provvedimento è adeguatamente motivato dal momento che fa esplicito riferimento alla delibera con cui si è istituito, nella zona dell’isola di traffico, un mercatino serale estivo. L’ordinanza fa anche riferimento alle esigenze dei cittadini e dei turisti che gravitano sul Lungomare. Nessun difetto di motivazione quindi.
Similmente vengono disinnescati un’altra serie di cavilli: il documento non riporterebbe indicazione del termino massimo entro cui ricorrere, ma si tratta di una mera irregolarità che non influisce sul diritto di difesa né impedisce di ricondurlo all’autorità amministrativa. Allo stesso modo viene respinta l’istanza relativa alla presunta incompetenza del Dirigente di Polizia Municipale nell’emanare l’ordinanza, date le indicazioni contenute all’interno dell’art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali.
Consulta la Sentenza n. 297 del 23.2.2017, TAR Calabria
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