Falsificazione della patente

Se la condotta non è punibile perché non vi è prova che il reato sia stato commesso in Italia, torna ad essere punibile l’uso di atto falso.
Ai fini dell’integrazione del reato di uso di atto falso (art. 489 2 cod. pen.), é necessario che l’agente non abbia concorso nella falsità ovvero che non si tratti di concorso punibile, sicché sussiste reato quando la falsificazione non é punibile perché commessa all’estero, in difetto della condizione di procedibilità rappresentata dalla richiesta del Ministro della Giustizia ex art. 10 cod. pen., e l’agente abbia fatto uso dell’atto nello Stato.

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