Disturbo della quiete pubblica

La Corte di Cassazione, con sentenza del 24/10/2018 ha rigettato il ricorso proposto dall’amministratrice di un disco bar e karaoke condannata per il reato di cui all’art. 659, comma 2, codice penale.
L’imputata sosteneva che poichè era stato ravvisato il superamento del limite previsto in materia di rumore, si dovesse applicare solo il presupposto dell’illecito amministrativo di cui all’art. 10, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e non la norma di cui all’art. 659, comma 2, cod. pen.
Nel caso specifico, la Corte ravvisa non solo un semplice superamento dei limiti delle emissioni sonore nell’ambito di una attività intrinsecamente rumorosa, ma soprattutto della lesione e/o messa in pericolo della quiete pubblica, come tale pregiudizievole della salute collettiva costituzionalmente protetta dall’art. 32 Cost., tutto ciò in modo reiterato e non semplicemente occasionale, al punto da mettere a repentaglio la salute e la tranquillità delle persone.

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