Scriminante inerente l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni, quando siano terzi ad operare l’evento delittuoso

Il Collegio della terza sezione penale, con la sentenza n. 38800/18, richiamando consolidati orientamenti giurisprudenziali, specifica che ricorre il reato di estorsione previsto dall’art. 629 cod. pen., e non già quelli di violenza privata di cui all’art. 610 cod. pen. o di esercizio arbitrario delle proprie ragioni di cui all’art. 393 cod. pen., quando si costringa, mediante violenza o minaccia, altra persona a soddisfare un debito nei confronti di terzi, essendo ingiusto, in quanto connesso ad azione intimidatoria, il profitto che ne ricava, direttamente, l’autore, e sussistendo altresì il danno per la vittima, costretta a versare denaro nelle mani di un soggetto estraneo al rapporto obbligatorio, senza alcuna garanzia di effetto liberatorio: il mandante di tale operazione, titolare del credito, risponde del medesimo reato a titolo di concorso morale.

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