L’obbligo di comunicare i dati della patente non esige forme vincolanti

La corte di Cassazione, con sentenza n. 25685, ritiene che l’obbligo del proprietario del veicolo contravvenzionato di comunicare all’organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla notifica del verbale di contestazione, i dati personali e la patente del conducente al momento della commessa infrazione così come indicato nell’art. 126 bis del codice della strada, possa ritenersi assolto anche nel caso in cui la comunicazione venga fatta ad un organo diverso da quello procedente.

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