Non rimuovere i piattelli del tiro a segno è abbandono di rifiuti

La Corte di Cassazione III sez. pen. con sentenza n. 29616 del 2 Luglio 2018 ha chiarito che rientrano nella nozione di rifiuti prodotti da impresa anche i prodotti derivanti dall’attività sportiva del tiro al piattello da parte di associazione di tiro a volo, con conseguente integrazione del reato di cui all’art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 per l’abbandono di rifiuti derivanti da tale attività, rientrando anche dette associazioni senza scopo di lucro nella nozione di enti ai quali fa riferimento tale disposizione).

L’abbandono di rifiuti, spiega la Corte, a differenza dalla realizzazione di una discarica abusiva, si risolve, poi, nel semplice collocamento dei rifiuti in un determinato luogo, in assenza di attività prodromiche o successive, rimanendo irrilevante la eventuale rimozione degli effetti pregiudizievoli arrecati per effetto di tale condotta.

Pertanto, essendo emerso che sull’intera area del poligono e in quelle adiacenti vi erano diversi piattelli sia integri sia rotti, e diverse e svariate borre (cioè tappi in cartone pressato posti sulle pallottole ed espulsi al momento dello sparo), nonché diversi pallini di piombo, esito dei tiri al piattello, ha ritenuto configurabile un abbandono incontrollato di rifiuti nell’area del poligono e in quella circostante.

Consulta la sentenza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *