Guida in stato di ebbrezza: assoluzione in Cassazione per tenuità del fatto
Un uomo, coinvolto in un sinistro stradale, viene sottoposto ad alcoltest e riporta un risultato di 0,9 g/l (di poco superiore rispetto al limite di rilevanza penale). Il Tribunale, a sorpresa, lo assolve dal reato di guida in stato di ebbrezza, considerato anche che al momento delle rilevazioni l’automobilista non mostrava alcun sintomo tipico dell’ubriachezza e, cosa più importante, il sinistro non era stato provocato dalla sua condotta di guida ma da quella colposa di un altro automobilista.
Il Procuratore della Repubblica presenta ricorso in Cassazione: l’applicazione dell’esimente di cui all’articolo 131-bis del Codice Penale (“esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto”) non sarebbe sufficientemente motivata.
La Corte procede al respingimento del ricorso: in caso di guida in stato di ebbrezza, per ritenere particolarmente tenue il fatto, il dato relativo al quantitativo di alcol nel sangue da solo non è sufficiente, dovendosi sempre far riferimento ad altri elementi concreti della condotta.
Questo è ciò che accade nella Sentenza del Tribunale, in cui è evidenziato che “l’imputato non manifestava la sintomatologia tipica dello stato di ebbrezza, tale da rappresentare pericolo per la sicurezza della circolazione stradale, e che, trovatosi di fronte l’autovettura antagonista che aveva invaso la corsia di sua pertinenza, aveva tentato di evitare l’impatto con una brusca frenata” dimostrando reattività e prontezza alla guida.
Respinto quindi il ricorso, nonostante il quantitativo di alcol nel sangue fosse superiore ai limiti, e il procedimento è chiuso.
Consulta la Sentenza n. 18159 dell’11.04.2017, Corte di Cassazione
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