Revisione della patente di guida

L’istituto della revisione della patente di guida di cui all’art. 128, comma 1, del codice della strada non configura né costituisce sanzione amministrativa, sia pure accessoria, bensì rappresenta un provvedimento amministrativo non sanzionatorio, funzionale alla garanzia della sicurezza del traffico stradale.
Ciò che legittima l’Autorità competente a disporre la revisione della patente di guida non è rappresentato dalla certezza della responsabilità del conducente, bensì dal dubbio, ingenerato dalla dinamica di un sinistro ovvero dalla complessiva condotta di guida tenuta, sulla persistenza dei requisiti psico-fisici ovvero dell’idoneità tecnica.
In ipotesi di sinistro stradale, tra il verbale d’accertamento dell’infrazione stradale e il provvedimento di revisione della patente di guida non sussiste alcun rapporto di presupposizione, costituendo la revisione procedimento autonomo, solo eventualmente (anche) occasionato da una infrazione.

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