Sanzione amministrativa: valida la notifica effettuata con il servizio postale italiano
Il giudice di pace dichiarava con sentenza l’inammissibilità della opposizione alla sanzione depositata da un cittadino di uno stato europeo al quale era stata irrogata una sanzione amministrativa dovuta all’ingresso nella ZTL di una città italiana senza la necessaria autorizzazione.
Secondo il giudice la notifica effettuata dal Comune irrogante la sanzione era stata ritualmente effettuata in quanto nel rispetto del regolamento CE 1393/2007.
Il Comune in questione si era avvalso del servizio di una società privata per provvedere alla notificazione della sanzione al debitore, ma questa era stata considerata valida dal giudice in quanto tale attività materiale di consegna sarebbe stata demandabile dalla P.A. al privato.
Il Regolamento Ce vigente, prevede al proprio art. 14 che ciascuno Stato membro abbia la facoltà di notificare o comunicare atti giudiziari alle persone residenti in altro Stato membro direttamente tramite il servizio postale nazionale, mediante spedizione di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o strumento equivalente, prevedendo poi al successivo art. 16 che “Gli atti extragiudiziali possono essere trasmessi ai fini della notificazione o della comunicazione in un altro Stato membro, a norma delle disposizioni del presente regolamento”.
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