Cinture di sicurezza obbligatorie anche sul pullman. Si rischia una multa fino a 326 euro
Fonte: https://motori.ilmessaggero.it
In Italia le cinture di sicurezza sono obbligatorie da quasi trent’anni. All’inizio l’obbligo interessava solo i passeggeri dei sedili anteriori. In seguito, per adeguare la normativa italiana a quella comunitaria, le cinture di sicurezza sono diventate obbligatorie per tutti, con regole particolarmente stringenti per i bambini. Quando si parla di cinture di sicurezza si pensa subito a quelle dell’auto, trascurando il fatto che l’obbligo d’indossarle è previsto anche per altri mezzi di trasporto, come i pullman, come sancito da specifiche norme del Codice della strada.
Per sapere come ci si deve comportare con le cinture di sicurezza su autobus e minibus, secondo quanto scrive il sito studiocataldi.it, occorre fare riferimento agli artt. 47 e 172 del Codice della strada, che letti congiuntamente forniscono preziose informazioni al riguardo.
I commi 6 e 7 dell’art 172 Cds dispongono che: «Tutti gli occupanti, di età superiore a tre anni, dei veicoli in circolazione delle categorie M2 ed M3 devono utilizzare, quando sono seduti, i sistemi di sicurezza di cui i veicoli stessi sono provvisti. I bambini devono essere assicurati con sistemi di ritenuta per bambini, eventualmente presenti sui veicoli delle categorie M2 ed M3, solo se di tipo omologato secondo quanto previsto al comma 1. 7.
I passeggeri dei veicoli delle categorie M2 ed M3 devono essere informati dell’obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza, quando sono seduti ed il veicolo è in movimento, mediante cartelli o pittogrammi, conformi al modello figurante nell’allegato alla direttiva 2003/20/CE, apposti in modo ben visibile su ogni sedile. Inoltre, la suddetta informazione può essere fornita dal conducente, dal bigliettaio, dalla persona designata come capogruppo o mediante sistemi audiovisivi quale il video».
Detto questo che cosa si intende per veicoli appartenenti alle categorie M2 e M3? La risposta è contenuta nell’art. 47 del Cds, alla lettera b) del comma 2: «categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t; categoria M3: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t.». Dalla lettura congiunta delle norme emerge che: i passeggeri di età superiore ai tre anni sono obbligati a indossare le cinture di sicurezza; non esiste l’obbligo per i veicoli delle categorie M2 e M3 di dotarsi di questi dispositivi; il bigliettaio, il conducente o il soggetto designato come capogruppo, sono tenuti a istruire i passeggeri sull’obbligo d’indossare le cinture di sicurezza, se in dotazione, se sul mezzo non sono presenti cartelli, adesivi o video informativi.
L’art. 172 Cds, tranne casi specifici di esonero, al comma 10 punisce chiunque non fa uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini, con una sanzione amministrativa pecuniaria che varia da 81 a 326 euro. Nel momento in cui il mancato uso riguarda il minore, della violazione risponde il conducente o chi è tenuto alla sorveglianza dello stesso. Infine, per rafforzare la vincolatività dell’obbligo d’indossare le cinture l’art. 172 Cds al comma 11 punisce anche chi «pur facendo uso dei dispositivi di ritenuta, ne altera od ostacola il normale funzionamento degli stessi» con la sanzione amministrativa da 40 a 163 euro.
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