Requisiti morali e guida in stato di ebbrezza: basta un solo episodio per essere esclusi dal concorso

Resta escluso dal concorso per allievo finanziere a causa di un episodio di guida in stato d’ebbrezza risalente a molti anni prima. Il candidato propone ricorso al Consiglio di Stato sostenendo che il procedimento penale a suo carico era stato archiviato e la patente restituita. L’episodio non avrebbe prodotto alcuna conseguenza, come dimostrato dalla condotta esemplare tenuta dall’appellante (che in seguito entrava come volontario nelle Forze Armate, distinguendosi positivamente al punto da ottenere un elogio e la Croce commemorativa).

I giudici procedono al respingimento del ricorso: la condotta su cui poggia l’esclusione costituisce di per sé sufficiente ed idoneo indice di assenza del requisito relativo al possesso della qualità morali e di condotta previste dal bando.

Si tratterebbe infatti di un episodio particolarmente grave, in quanto il tasso alcoolico riscontrato era enormemente superiore a quello massimo fissato dalla legge (tasso alcolemico di 2,81 g/l).

Inoltre, secondo il Consiglio, la materia in oggetto mal si presta ad affermazioni categoriali per la molteplicità di situazioni di volta in volta verificatesi, che vanno valutati delicatamente e con grande attenzione, volta per volta. Nel caso particolare, nonostante la non assoluta affidabilità dell’esito dell’esame alcolemico, va riconosciuto che il valore riscontrato era altissimo (anche tenendo conto di un margine di errore), e pertanto l’impugnazione va respinta.

Consulta la Sentenza Consiglio di Stato 18.5.2017, n. 2353

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