Efficacia probatoria dell’autovelox: limiti
Il caso. Il Tribunale di Bologna rigettava l’appello promosso dal Comune contro la decisione del Giudice di Pace di Imola che aveva annullato il verbale di contestazione per violazione dell’art. 142 del C.d.S.
La sanzione veniva accertata con autovelox e che tale apparecchiatura di rilevazione della velocità era stata sottoposta a taratura periodica con deposito da parte del Comune della relativa certificazione. Nonostante ciò, secondo il Giudice di merito, il verbale doveva essere annullato stante le incongruenze evidenziate dall’opponente in ordine alle modalità di effettuazione della verifica, dalle quali derivava l’onere dell’amministrazione di provare che i difetti contestati non avevano alterato il risultato della certificazione.
Il Comune ha proposto ricorso per cassazione denunciando con il secondo motivo di ricorso la violazione degli artt. 142 e 23 C.d.S. per aver il Tribunale ritenuto che le generiche contestazioni dell’opponente fossero idonee ad inficiare il risultato del certificato della taratura dell’autovelox.
Secondo i Giudici di legittimità, nel caso di specie, esisteva un certificato di taratura come richiesto che è stato correttamente depositato. Infatti, conclude il Collegio, «in presenza di un certificato di taratura, del quale non sia contesta la provenienza da soggetto abilitato all’adempimento, non è dato al giudice di merito di spingere il proprio esame sino alla verifica delle modalità con le quali la stessa taratura è stata effettuata».
La Suprema Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso e, respingendo i restanti motivi, ha annullato la sentenza impugnata con rinvio della causa al Tribunale di Bologna.
Consulta la sentenza n. 18354/2018, Cassazione civile
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