Omicidio stradale: leventuale errore dei sanitari durante le cure non scagiona lautomobilista
La dinamica del sinistro è presto riassunta: la conducente dell’auto iniziava una svolta a sinistra senza notare che sulla corsia opposta stava giungendo un ciclomotore il cui conducente, nel tentativo di evitare l’urto, inchiodava bruscamente finendo per essere sbalzato dal veicolo. Dopo aver scivolato sull’asfalto andava infine a scontrarsi con la fiancata dell’auto, subendo lesioni che ne causavano prima il ricovero e poi la morte, tre mesi dopo.
La donna ricorre in Cassazione sostenendo che l’imperizia e la negligenza dei sanitari dell’ospedale sarebbero state tali da causare il decesso del ragazzo e interrompere il nesso causale con il sinistro.
I giudici, nel respingere il ricorso, ricordano che l’eventuale errore dei sanitari nella prestazione delle cure alla vittima di un incidente stradale non può ritenersi causa autonoma ed indipendente, tale da interrompere il nesso causale tra il comportamento di colui che ha causato l’incidente e la successiva morte del soggetto.
L’errore medico non costituisce un accadimento al di fuori di ogni immaginazione, a maggior ragione nel caso in cui l’aggravamento della situazione clinica del ferito e la necessità di interventi chirurgici complessi risultino preventivabili in ragione della gravità delle lesioni determinate dall’incidente stradale.
L’interruzione del nesso di causalità tra condotta ed evento può configurarsi solo quando la causa sopravvenuta innesca un rischio nuovo, incommensurabile e del tutto eccentrico rispetto a quello originario attivato dalla prima condotta.
Consulta la Sentenza n. 28010/2017, Corte di Cassazione
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