Investimento e lesioni di minorenni
Il caso. L’imputato aveva causato un sinistro stradale, non ottemperava all’obbligo di fermarsi, di farsi identificare e a quello di prestare assistenza a due minorenni investite mentre attraversavano sulle strisce pedonali. Data la violenza dell’urto, che aveva provocato la rottura del parabrezza, era ininfluente che le minori si fossero rialzate e allontanate dal luogo del sinistro, dovendo l’investitore rappresentarsi, quanto meno a titolo di dolo eventuale, il fatto che in conseguenza dell’urto potessero manifestarsi lesioni, come effettivamente era poi avvenuto.
Ricorre per Cassazione l’imputato condannato alla pena di anni uno di reclusione per il reato di cui all’art. 189, commi 6 e 7, CdS.
Questa Corte ha ripetutamente chiarito che il reato di fuga dopo un investimento e quello di mancata prestazione dell’assistenza occorrente, previsti rispettivamente dal sesto e dal settimo comma dell’art. 189 C.d.S., hanno diversa oggettività giuridica, essendo la prima previsione finalizzata a garantire l’identificazione dei soggetti coinvolti nell’investimento e la ricostruzione delle modalità del sinistro, mentre la seconda è finalizzata a garantire che le persone ferite non rimangano prive della necessaria assistenza.
Più recentemente però, in conformità ad una interpretazione rispettosa della effettività di tutela degli interessi salvaguardati dalla norma, si è precisato che l’assistenza alle persone ferite non è rappresentata dal solo soccorso sanitario bensì da ogni forma di aiuto di ordine morale e/o materiale richiesta dalle circostanze del caso. Ciò dunque comporta che chi rivendica ragioni di insussistenza del fatto illecito, dia compiuta dimostrazione della adeguatezza dell’assistenza, nell’ampio senso dianzi indicato.
La condizione oggettiva delle persone colpite (due ragazzine giovanissime e non accompagnate) avrebbe certamente imposto all’investitore un obbligo di assistenza idoneo ed adeguato alla peculiarità del caso; obbligo indubbiamente non osservato dal ricorrente il quale, dopo un brevissimo e superficiale colloquio, aveva lasciato allontanare le due minorenni senza neppure allertare i genitori.
La Corte rigetta il ricorso.
Consulta la sentenza n. 42308/2017, cassazione penale
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