16 Novembre 2020

Le nuove zone rosse dal 15 novembre 2020

Con l’ordinanza del Ministro della salute del 13 novembre 2020, che ha integrato quella del 4 novembre 2020 e quella del 10 novembre, alcune regioni sono passate al livello di criticità maggiore; quindi, nell’arco di appena 10 giorni alcune zone che erano inizialmente zona gialla, sono passate a zona arancione con effetto dall’11 novembre a zona rossa con effetto dal 15 novembre, a significare la velocità con la quale la situazione dei contagi cambia nell’arco di brevissimo tempo. A tale classificazione consegue l’applicazione delle ulteriori misure di prevenzione elencate nell’articolo 3 del DPCM 3 novembre 2020, che si aggiungono a tutte le altre previste dal medesimo decreto e a quelle del decreto legge 33/2020. Le prescrizioni imposte in ragione dell’aggravamento della situazione sono applicabili dal 15 novembre 2020, per 15 giorni, salvo modifiche.   In base alle Ordinanze citate sono ricomprese:

  • nell’Area gialla: Lazio, Molise, Provincia autonoma di Trento, Sardegna, Veneto.
  • nell’Area arancione: Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Puglia, Sicilia, Umbria.
  • nell’Area rossa: Calabria, Campania, Lombardia, Piemonte, Provincia autonoma di Bolzano, Toscana, Valle d’Aosta.
(continua)

16 Novembre 2020

Esercizi di vendita esclusivi di merci ingombranti in Emilia Romagna

Le concessionarie auto, le rivendite di mobili ed i ”magazzini” di materiali edili (vedi elenco completo nel box sotto), CHIEDONO agli Organi di Polizia ed agli Uffici Commercio dei Comuni se possono stare aperti al sabato (alla domenica/nei festivi è comunque disposta la chiusura per tutti “negozi” extralimentari – per cui nulla quaestio) in quanto tradizionalmente, almeno le prime due attività, i clienti li hanno, statisticamente, sempre avuti presenti nei fine settimana. Si ritiene che questo sia, nei fatti, un NON PROBLEMA … almeno in Emilia-Romagna. Se in sede di rilascio del titolo commerciale è stato applicato correttamente l’art. 19 Ter della Legge Reg. E-R 14/1999 una concessionaria/mobiliere/deposito materiale edile deve avere una superficie reale di vendita superiore ai 1.500/2.500 (a seconda se gli abitanti di quel Comune sono meno o più di 10.000) per passare da esercizio di vicinato a media struttura di vendita in quanto la superficie che viene presa a riferimento per il rilascio del titolo autorizzatorio (o SCIA che dir si voglia) è formalmente solo un decimo di quella realmente utilizzata a tal fine … Le precitate attività per essere considerate una grande struttura di vendita devono addirittura superare, come superficie reale di vendita, i 15.000/25.000 metri quadrati (che ricordo vanno poi divisi per 10). Nei fatti, perciò, pochissime di queste attività che vendono esclusivamente merci ingombranti potranno essere formalmente considerate medie o grandi strutture di vendita NON ALIMENTARI e, pertanto, NON DOVRANNO CHIUDERE nei prefestivi (dovranno chiudere, invece, nei festivi come tutti gli esercizi commerciali di vicinato del settore NON ALIMENTARE in Emilia-Romagna). Quanto sopra nel pieno rispetto delle lettere b1) e b2) del dispositivo dell’Ordinanza del Presidente della Regione Emilia-Romagna n° 216 del 12/11/2020. (continua)