Il ricorrente denuncia l’illegittimità costituzionale della disposizione di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 285/1992, in quanto in contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost. laddove prevede la durata minima di due anni della suddetta sanzione accessoria in caso di guida in stato di ebbrezza del veicolo appartenente a terzo estraneo al reato.
Con il Decreto legislativo 12 dicembre 2017, n. 228, il legislatore nazionale ha provveduto a modificare la normativa relativa alla razionalizzazione delle funzioni di polizia in particolare facendo riferimento all’assorbim... [continua a leggere]
Il Tribunale di Bologna, con l’ordinanza 11901 del 20 settembre, ha fatto chiarezza sul calcolo dei tre anni necessari per potersi ricandidare all’esame di guida dopo aver subìto la revoca della patente, per esempio in c... [continua a leggere]
Una giornata che probabilmente è iniziata allo stesso modo per tanti bolognesi, cioè assicurandosi che freni e gomme della propria bicicletta fossero a posto. Motivo? Adeguarsi e trovare mezzi alternative alle quattro ruo... [continua a leggere]
Sebbene l'art. 4 del DL n. 121/02 conferisca al Prefetto la competenza ad individuare le strade o i tratti di strada in cui possono essere installati dispositivi di controllo della velocità non richiedendo che il provvedimento specifichi necessariamente il senso di marcia interessato dalla rilevazione, qualora il decreto prefettizio autorizzi il posizionamento di un apparecchio autovelox lungo il lato di una sola carreggiata diventa, conseguentemente, obbligatorio che l’ente proprietario della strada appronti i necessari adempimenti di garanzia per gli utenti.
Il Ministero dello sviluppo economico, con la risoluzione n. 153037 del 7 maggio 2018, reca chiarimenti in merito all’utilizzo della macchina per il caffè con cialde all’interno di un laboratorio artigianale.
I Giudici della Suprema Corte ribadiscono che «la lanciarazzi è una comune arma da sparo». A questo proposito viene citata la normativa del 1975, che stabilisce, in maniera chiara, che «gli strumenti lanciarazzi, anche se hanno una potenzialità lesiva diversa da quella delle armi naturalmente destinate all’offesa alle persone, presentano caratteristiche e requisiti di intrinseca pericolosità, tali da giustificare pienamente e razionalmente la loro assimilazione ed equiparazione alle armi proprie».