Il Consiglio di Stato ritiene che vada ribadito l'orientamento per il quale la licenza di porto d'armi non può essere rilasciata (e quella già rilasciata va ritirata) nel caso di condanna per un "reato ostativo" previsto dall'art. 43 c. 1 TULPS, pur quando l'interessato abbia ottenuto la riabilitazione, disciplinata dall'art. 178 C.P.
Guida in stato di ebbrezza alcolica ex art. 186 c. 2 lett. B) C.d.S.: se dagli scontrini dell'etilometro non si desumono difetti di funzionamento dell'apparecchiatura, allorquando le prove vengono effettuate con etilometro regolarmente omologato e revisionato ed hanno dato esito positivo, è onere dell'imputato fornire una prova contraria a tale accertamento. Lo ribadisce la Corte di Cassazione con Sentenza n. 50783/2016
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del c.d.