In una pista innevata di sci, non aperta per uso stradale bensì per l'esercizio di uno sport che non si avvale di un veicolo indicato dal Codice della strada per la circolazione, non può verificarsi un sinistro alle cui conseguenze risarcitorie sia applicabile l'articolo 2054 C.C.: lo indica la Corte di Cassazione con Sentenza 21254/2016
Il TAR Lazio, con sentenza n. 10312/2016, ha ribadito che loccupazione di suolo pubblico abusiva si concretizza anche solo per il mero posizionamento di tavoli sul selciato, a nulla rilevando lassenza di strutture infisse, posto che loccupazione si concretizza nella sottrazione al libero transito dellarea, a prescindere dalle modalità concrete con le quali essa viene posta in essere.
La Corte di Cassazione con sentenza 44323/2016 conferma che non è necessario procedere a nuovo accertamento peritale, quando è chiaro che l'imputato ha tenuto una velocità non rispettosa dei limiti e non adeguata al contesto, quindi un comportamento colposo che ha concorso nella determinazione dei sinistro, seppure riconducibile anche all'improvvida condotta di guida dell'altro automobilista.