La Cassazione, con Sentenza 43894/2016, ha stabilito che non commette resistenza a pubblico ufficiale che pone in essere condotta illegittima chi reagisce in modo "strettamente proporzionale" all'esigenza di esercitare un proprio diritto primario, quale il "diritto di sottrarsi a cure mediche", nei limiti necessari a tale scopo.
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con Nota del 17/10/2016, ha espresso parere in merito allesercizio dellattività di acconciatore fuori dai locali dellimpresa (nello specifico, nel caso di attività saltuaria presso una casa di riposo).
Le ipotesi di utilizzo del sottosuolo della sede stradale che non ne impediscono o limitano in alcun modo la fruizione - dice il Consiglio di Stato con la Sentenza 4130/2016 - escludono la legittimità dellesigibilità di un eventuale canone introdotto dall'Amministrazione ai sensi dell art. 27 C.dS.