30 Marzo 2016

Vendita prodotti contraffatti

Integra il delitto di cui all'art. 474 codice penale la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto. A tal fine, non ha rilievo la configurabilità della cosiddetta contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 c.p. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la pubblica fede. Corte di Cassazione, 8.3.2016