27 Aprile 2015

Lotta alla ludopatia

È legittima l’ordinanza del sindaco con la quale si dispone “per l'esercizio di apparecchi e congegni automatici da gioco di cui all'art. 110, comma 6, del r.d. 773/1931 presenti in: a) esercizi autorizzati ex art. 86 t.u.l.p.s.; b) esercizi autorizzati ex art. 88 t.u.l.p.s. un orario massimo di attivazione dalle ore 10.00 alle ore 24.00, con l’obbligo, in caso di autorizzazione ex art. 88 t.u.l.p.s., di comunicare al comune l’orario praticato” - T.A.R. Lombardia, sez. IV, 21/4/2015, n. 995