La Corte di Cassazione con sentenza n. 20253 del 15/5/2014 ha affermato che le minimoto non sono considerate giocattoli dalla normativa vigente e non possono circolare su strada o spazi pubblici: la Commissione Europea ha raccomandato agli Stati membri di vietarne l'uso ai minori degli anni 14, prescrivendo che tale divieto di utilizzo debba essere riportato nei libretti di istruzioni o nelle avvertenze al consumatore.
Lattività di polizia svolta per la tutela dellordine pubblico e della sicurezza pubblica non può ritenersi per sua natura attività pericolosa ai sensi dellart. 2050 c.c., purchè non siano adoperati armi o altri mezzi di coazione - Corte di Cassazione, sez. III civile, 10/10/2014, n. 21426
È legittima lindizione di nuove procedure concorsuali per lassunzione di lavoratori a tempo indeterminato, in pendenza di una graduatoria di concorso ancora valida ed efficace per la medesima qualifica, laddove i posti oggetto della procedura concorsuale siano di nuova istituzione, non previsti nella dotazione organica vigente allepoca dello svolgimento del concorso al quale hanno partecipato i ricorrenti - Consiglio di Stato, sez. III, 8/10/2014, n. 4999
In caso di guida senza patente per due volte in due anni, laggravante della recidiva può essere applicata solo se il fatto è commesso entro due anni dalla precedente sentenza o dal decreto di condanna divenuti irrevocabili - Corte di Cassazione, sez. IV Penale, 1/10/2014, n. 40617
Investe un pedone, guidando a forte velocità, perchè effettua un sorpasso in prossimità di un incrocio: nessuna attenuante. Il diniego della concessione delle attenuanti generiche, che è alla base della decisione del giudice, trova fondamento in tutti gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti - Corte di Cassazione, sez. IV Penale, 8/10/2014, n. 41983
Nonostante il riconoscimento delle attenuanti generiche, può essere irrogata legittimamente la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per una durata superiore al minimo edittale, in riferimento alla gravità della dinamica dellincidente. Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione , sez. IV penale, 8/10/2014, n. 41986