In tema di mobilità dei dipendenti tra enti pubblici, che l'art. 6 della legge n. 554 del 1988 dispone che per il computo del trattamento di fine rapporto deve considerarsi la complessiva anzianità utile facendo salvo il maggior trattamento eventualmente spettante all'atto del trasferimento: con ciò si enuncia implicitamente la regola dell'applicabilità, all'intero rapporto, della disciplina dell'ente di destinazione, poiché solo in tal modo è ipotizzabile un'eccedenza quanto al trattamento calcolato, al momento del trasferimento, sulla base dell'anzianità determinata secondo l'ordinamento preesistente - Corte di Cassazione, sez. lavoro, 25/3/2014, n. 6953
Effettua la prima prova con letilometro ma nella seconda non riesce a soffiare per una dichiarata insufficienza respiratoria ma i giudice non le credono e nemmeno la Cassazione, anche perché poi opponeva un rifiuto ulteriore allaccompagnamento per il prelievo ematico - Corte di Cassazione, sez. IV penale, 11/4/2014, n. 16062