Ipotizziamo di sottoporre a controllo un veicolo con targa Paese UE condotto dal figlio, residente in Italia da oltre 60 giorni, non convivente del titolare di un’azienda individuale utilizzatrice, la quale ha in essere un contratto di leasing con una nota finanziaria, che ha la sede in quel Paese di immatricolazione. Tale finanziaria è controllata a sua volta da altra società che ha sede non in Italia. La società controllante ha tante affiliate controllate presenti in Europa e ovviamente una in Italia, che sembrerebbe possedere una propria autonomia operativa pur comparendo nella compagine la controllante.
Alla luce di tale controllo societario in capo ad un’unica società, che ha costituito tante società nel territorio europeo verosimilmente ognuna con una propria struttura e organismi di direzione, è possibile considerare il leasing come in capo ad una società che ha in Italia una propria sede e quindi la circolazione in violazione dell'art 93, comma 1-bis?
Occorre dire che la riforma degli articoli 93 e 132 del codice della strada è da subito apparsa come l’ennesima occasione persa per un organico intervento teso a limitare i fenomeni elusivi che sono stati definiti come esterovestizione dei veicoli, mutuando tale termine dalla più sperimentata lotta all’esterovestizione societaria.
Non che l’intervento non abbia avuto ottimi risultati dal punto di vista dell’impatto sulla circolazione dei veicoli esterovestiti, ma le nuove disposizioni hanno evidenziato i loro limiti sia per la generica formulazione del comma 1-ter dell’articolo 93, sia per le questioni che ancora oggi restano aperte e che solo in minima parte sono state risolte.
Dal quesito si possono evincere due criticità, una legata all’individuazione di una eventuale sede effettiva o secondaria in Italia della società che ha concesso in locazione finanziaria il veicolo, l’altra relativa al requisito soggettivo del conducente.
In relazione al primo problema, da quanto si evince dalla descrizione dei fatti, la società concedente il leasing non ha una propria sede effettiva o secondaria in Italia e questo è ciò che richiede l’articolo 93, comma 1-ter, del codice della strada. Peraltro ci pare anche che in ogni caso al locatario non sia richiesta una particolare indagine circa il legame di una finanziaria con sede all’estero con una società controllante, anche essa con sede all’estero, la quale a sua volta ha, tra le tante, una società collegata con sede in Italia, per cui anche sotto il profilo dell’elemento soggettivo sarebbe arduo individuare una responsabilità del locatario che andrebbe ben oltre l’ordinaria diligenza.
Relativamente al secondo punto, ferma restando la genericità della deroga disciplinata dall’articolo 93, comma 1-ter, che apre la strada a un incerto contenzioso, occorre rifarsi alle indicazioni del Ministero dell’interno che con la circolare del 10 gennaio 2019 ha esploso la casistica della circolazione con veicoli immatricolati all’estero guidati da residenti in Italia da oltre 60 giorni. Pertanto, fermo restando il fatto che il comma 1-ter dell’articolo 93 rappresenta le deroghe concesse al divieto del comma 1-bis, il Ministero ha affermato che “Il veicolo in leasing o in locazione senza conducente può essere concesso sia a persona fisica residente in Italia che a persona giuridica con sede in Italia. In quest'ultimo caso, perciò, può essere materialmente condotto da persone che hanno cariche sociali documentate, da qualsiasi dipendente, socio o collaboratore della persona giuridica, autorizzati a rappresentarla secondo le norme nazionali. Al momento del controllo, tuttavia, queste persone, che come detto devono essere residenti in Italia da più di 60 giorni, dovranno adeguatamente dimostrare il titolo in base al quale stanno conducendo il veicolo attraverso idonea documentazione redatta in lingua italiana che possa dar contezza all'agente di controllo del loro ruolo all'interno della persona giuridica o impresa a cui il veicolo è stato concesso in locazione o leasing. Nel caso in cui dal documento di leasing non sia possibile acquisire queste informazioni, pur non essendo previsto dalle norme il possesso a bordo di tali documenti, può essere comunque richiesta la loro esibizione ai sensi dell'art. 180, comma 8, CDS. Se i documenti non sono esibiti, si applica la sanzione per circolazione abusiva di cui all'art. 93, comma 7-bis.”
Il Ministero specifica altresì da un lato che “In sostanza, queste persone per guidare il veicolo immatricolato all'estero in deroga, perché concesso in leasing o locazione senza conducente, devono dimostrare di far parte della società che ha sottoscritto il contratto di leasing o di noleggio, altrimenti rientrerebbero nella previsione generale del comma 1 bis dell'art. 93 CDS che prevede un divieto assoluto di guida da parte di residente” e dall’altro che “ai sensi dell'art. 180, comma 8, ultimo periodo CDS, alla violazione del comma 8 per omessa esibizione dei documenti consegue l'applicazione, da parte dell'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti”.
Al paragrafo 9 della circolare il Ministero aggiunge che “per il veicolo locato (leasing o locazione senza conducente), il locatario indicato nel documento può essere persona diversa da quella che conduce materialmente il veicolo (può essere, infatti, un familiare di questi, un dipendente, un collaboratore, purché con posizione documentata e con titolo legale di uso autorizzato dal soggetto che ha locato). Non sembra, però, che il veicolo locato possa essere dato in sublocazione dal locatario residente in Italia senza il permesso dell'intestatario straniero ovvero dato a sua volta in comodato ad altri non indicati nel titolo di uso contenuto nell'atto”.
Il richiamo al “familiare” però, nel contesto interpretativo offerto dal Ministero (a parere dello scrivente anche troppo ampio rispetto alla scarna lettera della norma) pare vada legato alla locazione senza conducente e non alla locazione finanziaria.
Quindi, nel caso esaminato la locazione finanziaria pare rientrare nelle previsioni del comma 1-ter dell’articolo 93 (assenza di sedi effettive o secondarie in Italia della locatrice), ma a bordo non è disponibile il contratto di leasing e ciò rappresenterebbe di per sé una violazione, ma poi deve essere stabilito se il conducente ha un rapporto diretto con la società locataria e ove ciò non sia, allora passa in secondo piano la mancanza del contratto di leasing e torna applicabile il divieto assoluto dell’articolo 93, comma 1-bis, secondo il Ministero.
Pertanto, ove non vi siano elementi per invitare il conducente a dare prova del rapporto con la società locataria, applicando l’interpretazione ministeriale si procederà con la sanzione per la violazione dell’articolo 93, comma 1-bis, altrimenti occorrerà invitare il conducente a esibire la prova di tale rapporto ex art. 180, comma 8 e, all’esito di tale ulteriore accertamento si procederà con la sanzione per la mancanza del contratto di leasing con obbligo di esibizione, ovvero per la violazione dell’articolo 93, comma 1-bis.
Ovviamente, questo seguendo le indicazioni del Ministero e con i limiti dell’accertamento d’ufficio.